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Dl lavoro, assegno inclusione e taglio cuneo di altri 4 punti (scheda)

AttualitàDl lavoro, assegno inclusione e taglio cuneo di altri 4 punti (scheda)

Nuove norme per i contratti a termine

Roma, 1 mag. (askanews) – Taglio del cuneo fiscale e contributivo, assegno di inclusione che riforma il reddito di cittadinanza, nuove norme per i contratti a termine: sono queste le principali misure contenute nel Decreto lavoro varato dal Consiglio dei ministri.

Per l’assegno di inclusione, che partirà il primo gennaio 2024, il governo stanzia 5,4 miliardi di euro per l’anno prossimo e 5,6 mld per il 2025 e il 2026. Per la prosecuzione del reddito di cittadinanza è autorizzata nel 2023 la spesa di 384 milioni di euro. Tra le risorse stanziate l’esecutivo prevede di destinare come incentivi ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione 85,3 milioni di euro nel 2024; 200,4 milioni di euro nel 2025; e 251,3 milioni di euro nel 2026.

Circa 4 miliardi vengono destinati al taglio del cuneo fiscale e contributivo tutto a beneficio dei lavoratori, salirà per sei mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, di altri quattro punti (dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro lordi l’anno e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro). L’aumento in busta paga è stimato dal ministero dell’Economia mediamente in 100 euro mensili da luglio a dicembre.

Sale anche la soglia per i fringe benefit per il 2023 fino a 3mila euro per chi ha figli a carico. Per la misura si prevede al momento una spesa di 142 milioni di euro per quest’anno e di 12,4 milioni per il 2024. Limitatamente al periodo d’imposta 2023 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3mila euro.

L’assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’assegno di inclusione potrà essere chiesto solo dalle famiglie con disabili, minori e over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,3 nel caso di disabili gravi. Viene confermato che il requisito di residenza per il richiedente scende da 10 a 5 anni, mentre il valore dell’Isee della famiglia non deve superare i 9.360 euro con un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6mila annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L’assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’Inps, che lo riconosce sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dai ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni.

L’Inps informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese; se si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi e il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto; ma senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale, se si riferisce a un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dell’azienda con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 8mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa dal primo settembre 2023 viene istituito lo strumento di attivazione (Sda quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive. Nelle misure di attivazione rientra il di servizio civile universale. Lo strumento di attivazione è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’Isee familiare in corso di validità non superiore a 6mila euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Lo strumento di attivazione è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per i contratti a tempo determinato si va verso causali più soft. Il provvedimento prevede inoltre misure per migliorare la sicurezza nei luoghi continua a leggere sul sito di riferimento

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